Animali da condominio
Vivete in un condominio ma volete adottare un cane o un gatto? Comunque un animale domestico? Niente paura, si può fare. Basta seguire alcune regole legali e di comportamento per una civile convivenza con gli altri condomini. Sappiate che a qualcuno potrebbe non piacere la vostra idea.
In Italia più di 12 milioni di famiglie possiedono animali domestici.
Nel 2012 è stata approvata la riforma del condominio con la legge L.220/2012 . Uno degli ambiti più discussi e dibattuti riguarda la presenza o meno degli animali nelle residenze plurime. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro amministratore di condominio.
Ai sensi del’’art. 1138 IV° comma cc. le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Pertanto un condomino è libero di possedere in casa un animale da compagnia, un gatto, cane, criceto, coniglio, ecc. Questa libertà però si incontra/scontra con il rispetto dei diritti degli altri condomini. Basta seguire le regole di buon vicinato.
E’ importante adottare alcune buone abitudini e far leva sul buon senso. Un bravo proprietario dovrebbe portare sempre il cane al guinzaglio, corto di 150 cm, e fargli indossare la museruola sempre, soprattutto quando attraversa o sosta negli spazi comuni e nel giardino condominiale. Stessi accorgimenti da tenere anche quando si usa l’ascensore condominiale. Non lasciare mai libero il cane per le scale condominiali o negli spazi chiusi e nei giardini. Il condomino proprietario dell’animale deve raccogliere sempre con gli appositi sacchettini gli escrementi del proprio animale, pulire con appositi prodotti che non siano nocivi né per cani né per i bambini , qualora il cane o il gatto faccia bisogni in spazi condominiali o nel giardino comune.
Se nel condominio si ha la possibilità di possiede un piccolo spazio all’aperto, un giardino di proprietà in cui posizionare il box o la cuccia del cane, questo deve essere pulito almeno una volta al giorno, per evitare sgradevoli odori ai vicini. E’ bene on lasciare mai ciotole del cibo o dell’acqua in giro, specialmente negli spazi comuni.
La nuova riforma del condominio “vieta il divieto” ad un regolamento condominiale alla detenzione di animali domestici in appartamento. Tra l’altro una sentenza del 24/3/1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione recita testualmente: “È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominale non può deliberarlo” In teoria il divieto non è legittimo, però se il condomino è a conoscenza di questa “direttiva interna”,chiamiamola così, presa in sede contrattuale dovrà prenderne atto. Ciò non significa che gli è vietato prendere con sé un animale, specialmente se si tratta di amici a quattro zampe che non recano particolari disturbi alla quiete condominiale.
Secondo quanto riportato da “Quattro zampe in Tribunale – le storie di animali (e uomini) alle prese con la legge” di Cluadia Taccani e Edga Meyer – ” l’ascensore ed il giardino condominiale rappresentano parti comuni, ove la contitolarità del diritto di proprietà di ciascun condomino su tali beni impone l’esigenza di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari a che sia garantito da un lato il pieno e libero godimento da parte di ciascuno e, dall’altro, il divieto di un utilizzo “dannoso” della cosa comune (art. 1102 c.c.)”
Autore: catiuscia
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