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Linee vita: la normativa in vigore

30 Aprile 2016Autore: admin Nessun commento

Quando si parla di linee vita si intende un qualcosa che, oggi come oggi, è assolutamente obbligatorio per salvaguardare l’incolumità di coloro i quali effettuano i lavori di ristrutturazione o di costruzione del vostro edificio. Pertanto, è sempre bene conoscere quelle che sono le normative sulle linee vita, in modo tale da capire in che modo si deve agire per essere in regola.

Alla base di tutto, al momento in cui si scrive, c’è una specifica norma, che sancisce tutto quello che deve essere fatto, che classifica i vari tipi di dispositivi e molto altro. Stiamo parlando della norma norma UNI EN 795/2002, nella quale si legge quello che è il fondamento alla base di tutto: “i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l’uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto”.

Passando a vedere quelli che sono i dispositivi di ancoraggio che sono conformi alla norma UNI EN 795, si deve sottolineare che questi ultimi possono essere classificati precisamente in diverse categorie o, per essere precisi, in diverse classi.

Si hanno dispositivi di ancoraggio di classe A, che includono i punti fissi di ancoraggio, ci sono i dispositivi di ancoraggio classe B, che includono gli ancoraggi temporanei, ci sono i dispositivi di ancoraggio classe C, che includono le linee vita flessibili, ci sono dispositivi di ancoraggio classe D, che includono le linee vita rigide e, infine, ci sono i dispositivi di ancoraggio classe E che includono, invece, gli ancoraggi a corpo morto.

Dopo suddetta normativa, è stato promulgato il Decreto Legislativo 81/2008, che è anche noto come Testo Unico sulla sicurezza. In questo nuovo decreto si legge che è obbligatorio l’utilizzo su tutto il territorio nazionale di quelli che sono i vari Dispositivi anti-caduta a norma UNI EN 795/2002. Inoltre, per quel che concerne le linee vita, viene sancito in maniera chiare e puntuale l’obbligo di installare sulle coperture degli specifici dispositivi permanenti di ancoraggio e questo vale per tutti gli interventi di nuova costruzione, per gli interventi che riguardano l’involucro esterno di edifici pre-esistenti assoggettati a regime abilitativo disciplinato dalla legge sulla semplificazione della disciplina edilizia regionale, nonché quelli che sono gli interventi che riguardano l’involucro esterno di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008). Se colui il quale viene designato come responsabile dell’immobile non ottempera a quest’obbligo e non si adopera in modo tale da far operare su di una copertura un lavoratore senza quelli che sono i vari terminali per l’ancoraggio dei DPI (dispositivi di protezione individuale), quest’ultimo compie una grave violazione del Testo Unico sulla sicurezza e, in questo caso, possono scattare delle sanzioni: si può essere arrestati, fino a un periodo massimo di 2 mesi, o si può essere costretti a pagare una ammenda amministrativa il cui totale può variare dai 500,00 ai 2.000,00 euro.

Si deve anche sottolineare che suddetto Testo Unico sulla sicurezza ha abrogato alcune di quelle che erano le precedenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e ne ha rivisto delle altre. Proprio in seguito a questo processo di revisione, alcune norme sono state riscritte in base a quelle che sono le varie evoluzioni del mondo del lavoro.

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Autore: admin

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